Serie A
Il giudice sportivo multa l’Inter e in caso di recidiva…

Il giudice sportivo si è espresso: multa all’Inter e partite a porte chiuse in caso di recidiva. Già il Viminale si era espresso sull’episodio, vietando le trasferte ai tifosi nerazzurri, ora arriva anche la sentenza della giustizia sportiva.
La decisione del giudice sportivo
L’autore del gesto, un ultrà di 19 anni, è stato prontamente individuato dalle forze dell’ordine e tratto in arresto. La reazione del mondo Inter è stata istantanea e di netta condanna: dai giocatori al Presidente Marotta nell’immediato post partita, passando per l’allenatore Cristian Chivu.
Giuseppe Marotta ha espresso parole durissime nel post-partita, dissociando totalmente la società dal comportamento del giovane tifoso e ribadendo l’impegno del club per la sicurezza negli stadi. La sanzione di 50.000 euro è accompagnata da una diffida specifica. Questo significa che la Curva nerazzurra è ora “osservata speciale”. In caso di recidiva o di ulteriori episodi di violenza, il passo successivo sarà inevitabilmente la chiusura del settore o l’obbligo di disputare gare a porte chiuse.
Decisiva la collaborazione dell’Inter
Come si legge nella sentenza, il giudice ha comminato una multa di 50.000 euro più una diffida specifica. Che tradotto significa che in caso di altri episodi di violenza ci saranno sanzioni quali la chiusura del settore dedicato ai supporter nerazzurri oppure l’obbligo di porte chiuse. Decisive sono state le manifestazioni del presidente Marotta e dei tesserati nerazzurri che si sono dissociati e hanno condannato l’episodio. Ma ancor più importante il fatto che la società si sia adoperata collaborando attivamente nell’immediata individuazione dei responsabili:
“Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa”.
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